- i congedi per la formazione (previsti dall’art. 5 della legge n. 53/2000) sono utilizzabili anche per il conseguimento di titoli universitari o per la partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro, che possono essere accordati, secondo le condizioni stabilite nei CCNL e negli accordi collettivi, ai lavoratori con anzianità di servizio di almeno 5 anni per un massimo di 11 mesi nell’arco della vita lavorativa. Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione;
- 150 ore di permessi retribuiti all’anno riconosciuti secondo le previsioni dei CCNL nel limite del 3% del personale in servizio ciascun anno nell’amministrazione, per la partecipazione ai corsi anche universitari e post-universitari che si svolgono durante l’orario di lavoro;
- agevolazioni relative all’orario di lavoro, in quanto il personale interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale;
- 8 giorni l’anno di permesso retribuito per la partecipazione agli esami;
- aspettativa per il conseguimento del dottorato di ricerca, compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione. Il diritto al congedo non è riconosciuto a coloro che hanno già conseguito il titolo di dottore di ricerca e a coloro che sono stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico beneficiando del congedo senza aver poi conseguito il titolo.
Ufficio Stampa FSI