Un parere recentemente emanato dall’Aran (CFC131a) fornisce alcuni chiarimenti sulla fruizione mista dei permessi legge 104 all’interno dello stesso mese.
Si tratta di un documento che, seppur di base sia rivolto al comparto delle Funzioni Centrali risulta comunque indicativo anche per tutti gli altri comparti del pubblico impiego.
In particolare il quesito sottoposto all’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni è il seguente:
Come deve essere calcolata la fruizione mista, sia oraria che giornaliera, dei permessi di cui alla Legge n. 104/1992 all’interno dello stesso mese?
L’istituto dei permessi previsti dalla legge n. 104/1992 rappresenta uno strumento fondamentale per garantire il supporto necessario ai lavoratori che assistono familiari con disabilità. Qui un approfondimento sulle agevolazioni concesse dalla normativa.
Tali permessi possono essere utilizzati in due modalità: giornaliera o oraria, con un massimo complessivo di 3 giorni o 18 ore al mese.
La possibilità di scegliere tra queste due modalità nasce da un intreccio normativo tra la legislazione nazionale e i contratti collettivi di lavoro (CCNL). La legge originaria riconosce la fruizione del permesso esclusivamente in giornate intere, mentre la contrattazione collettiva ha introdotto la possibilità di usufruire del permesso anche in ore. Per calcolare il numero massimo di ore mensili, il CCNL ha stabilito un’equivalenza convenzionale, considerando che 1 giorno di permesso corrisponde a 6 ore.
Questa equivalenza ha un impatto diretto sulla gestione dei permessi. Se un lavoratore decide di utilizzare una giornata intera di permesso, l’amministrazione è tenuta a concederlo indipendentemente dalla durata effettiva della giornata lavorativa del dipendente. Ad esempio, se la giornata lavorativa standard del dipendente è di 7 ore e 30 minuti, 9 ore, o anche 5 ore e 30 minuti, il permesso giornaliero verrà comunque considerato come 6 ore.
Nel caso in cui il lavoratore opti per un utilizzo misto, alternando permessi giornalieri a permessi orari, il calcolo delle ore residue diventa fondamentale. Se il lavoratore si assenta per l’intera giornata, dal monte ore complessivo di 18 ore verranno sottratte 6 ore, a prescindere dalla durata effettiva della giornata lavorativa. Se, invece, il lavoratore utilizza il permesso a ore, verranno detratte solo le ore effettivamente non lavorate.
Ad esempio, se un dipendente utilizza 4 ore di permesso, il suo monte ore residuo sarà di 14 ore. Se successivamente utilizza un’intera giornata di permesso, altre 6 ore verranno sottratte, lasciando un residuo di 8 ore. Questo sistema consente una gestione flessibile dei permessi, garantendo al contempo il rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Ufficio stampa FSI-USAE

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