Con l’avvertenza che trattandosi di un decreto legge, andrà convertito in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione (30 luglio) ed è soggetto a modifiche all’atto della sua conversione in legge da parte del Parlamento, il decreto Legge 31 maggio 2024, n. 71, cd. decreto Sport, introduce importanti modifiche alla disciplina del lavoro sportivo per dipendenti pubblici e volontari in vigore dal 1° giugno 2024. Al momento, pertanto, meritano di essere approfondite le novità relative alle prestazioni rese dai volontari sportivi e dai pubblici dipendenti che ricevono un compenso per le prestazioni di lavoro sportivo. Molte le novità che interessano il cantiere infinito della riforma dello sport.

I dipendenti pubblici non necessitano più di alcuna autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza se il compenso annuale non supera i 5.000 euro in quanto è sufficiente una mera comunicazione preventiva.

Per i volontari delle associazioni e società sportive dilettantistiche, invece, cambia integralmente la disciplina inerente i rimborsi spese.

Le somme erogate a titolo di rimborsi spese diventano esenti fino a un massimo di 400 euro mensili e possono essere riconosciute anche per attività svolte nel comune di residenza, purché legate a manifestazioni o eventi sportivi approvati dalle rispettive federazioni.

I committenti devono, altresì, comunicare i nominativi e gli importi erogati ai volontari tramite una sezione dedicata del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, entro la fine del mese successivo al trimestre in cui è stata svolta l’attività.

Ulteriori novità anche per la rilevanza previdenziale e fiscale dei rimborsi spese forfettari: sebbene non imponibili ai fini dei redditi, contribuiscono al superamento dei limiti di esenzione previsti dalla riforma del lavoro sportivo (decreto legislativo n. 36/2021).

VOLONTARI SPORTIVI

Le prestazioni dei volontari sportivi sono disciplinate dall’art. 29 del decreto legislativo 36/2021. In particolare, il comma 2 di tale articolo prevedeva che le prestazioni dei volontari sportivi non potessero essere retribuite in alcun modo e che potessero essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

Tale rimborso poteva essere effettuato anche a fronte di una autocertificazione da parte del volontario, purché le spese non superassero l’importo di 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberasse sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali fosse ammessa questa modalità di rimborso.

Infine tali rimborsi non concorrevano a formare il reddito del loro percipiente.

Il D.L. 71/2024, (art.3, comma 3, lettera b), sostituendo completamente il suddetto comma 2, apporta le seguenti novità:

  • si possono ora corrispondere rimborsi di spesa forfettari, e non è più necessario che le spese siano documentate o autocertificate purché CONI,AiCS,ASD/SSD etc., per quanto di competenza di ciascuno di essi, deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
  • possono essere rimborsate forfettariamente anche le spese sostenute nel comune di residenza;
  • si può rimborsare forfettariamente e complessivamente un massimo di 400,00 euro mensili (al massimo 4.800,00 euro annui; il limite complessivo non cambia anche se le prestazioni sono eff ettuate a favore di più soggetti dell’ordinamento sportivo);

ATTENZIONE: le spese possono essere rimborsate solo se sostenute in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti da uno dei seguenti Enti: FSN, DSA, EPS, anche paralimpici, , CONI, CIP, Sport e salute. La comunicazione è immediatamente resa disponibile all’Ispettorato nazionale del lavoro, all’INPS e all’INAIL: i rimborsi forfettari continuano a non concorrere a formare il reddito del percipiente ma ai fini INPS concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall’articolo 35, comma 8 -bis (5 mila euro) e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché, ai fini IRPEF, concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall’articolo 36, comma 6 (15 mila euro).
PUBBLICI DIPENDENTI CHE PERCEPISCONO COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO

  • Le prestazioni di lavoro o volontariato sportivo dei pubblici dipendenti sono disciplinate dall’art. 25 comma 6 del decreto legislativo 36/2021. In particolare, tale comma prevede che i pubblici dipendenti abbiano sempre obbligatoriamente bisogno di autorizzazione da parte dell’Amministrazione di competenza per percepire un compenso per la loro attività sportiva, mentre è sufficiente una comunicazione se tale attività è resa quali volontari.

Il D.L. 71/2024, (art.3, comm1,2 e 3 lettera a), apporta le seguenti novità:

· con la modifica dell’art. 53 comma 6 del d.lgs. 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) tra i compensi che un pubblico dipendente può percepire senza autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, sono ora compresi quelli derivati dalle “prestazioni di lavoro sportivo, fino alla soglia di 5.000 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva”;

· con la modifica dell’art. 25 comma 6 lettera a) del d.lgs. 36/2021 solo per l’attività sportiva dei pubblici dipendenti «superiore alla soglia di euro 5.000 annui» è necessaria l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza;

· con la modifica del comma 11 del suddetto art. 53, quanti corrispondono tali compensi ai pubblici dipendenti (ad esempio i nostri Comitati e le ASD/SSD affiliate) debbono comunicarli all’Amministrazione di appartenenza degli stessi pubblici dipendenti “entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un’unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente”. Sinora andavano comunicati entro i 15 giorni successivi alla loro erogazione.

MODIFICA DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE DEI REDDITI (TUIR)

Il d.lgs. 36/2021, con il primo correttivo, aveva modificato l’articolo 53, comma 2, del TUIR, introducendo (comma 2, lettera a) la possibilità di ricorrere, per le prestazioni sportive, al lavoro sportivo autonomo occasionale o atipico, anche se nel merito non tutti i commentatori erano concordi su questa interpretazione. Il D.L. 71/2024 abroga la lettera a) del suddetto articolo 53 comma 2, e pertanto tali modalità di prestazione non sembrano oggi più possibili.

Ufficio Stampa FSI-USAE

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