È quanto è stato stabilito da una recente sentenza della Corte di Cassazione in cui si specifica che il mancato rispetto delle regole di spesa pubblica non può ricadere sul lavoratore, ma piuttosto sui funzionari responsabili delle autorizzazioni. Il giudice ha pertanto stabilito un principio fondamentale che riconosce la tutela dei diritti dei lavoratori del settore pubblico e garantisce una corretta remunerazione delle prestazioni effettivamente svolte.

Sebbene le prestazioni aggiuntive richiedano specifiche autorizzazioni e condizioni, nel pubblico impiego il lavoro straordinario deve essere compensato se svolto con il consenso del datore di lavoro, a prescindere dalle autorizzazioni formali. Il principio era già stato espresso per la pubblica amministrazione in generale, ma la recente sentenza (17912/2024) è la prima che riguarda specificatamente il Servizio Sanitario e, in particolare, gli infermieri.

Il caso giudiziario coinvolge un infermiere dell’ospedale di Reggio Calabria in una disputa riguardante il pagamento delle prestazioni extra svolte durante l’estate del 2013 nel reparto di dialisi. La Corte di Cassazione ha dato ragione all’infermiere, rovesciando la decisione della Corte d’Appello.

L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Reggio Calabria, che normalmente paga gli infermieri per questo servizio fondamentale offerto anche ai turisti in vacanza nella regione, non aveva retribuito l’infermiere nell’estate del 2013.

Di fronte a questa situazione, l’infermiere si era rivolto al tribunale ottenendo un decreto ingiuntivo contro l’ente, chiedendo il pagamento in base alle disposizioni del contratto collettivo nazionale del lavoro.

Tuttavia, il giudice della Corte d’Appello aveva annullato l’ingiunzione, sostenendo che la questione non fosse regolata dal Ccnl, ma da una legge del 2001, incorporata nel contratto 2008/2009, che richiedeva un’autorizzazione regionale e altre condizioni specifiche per il pagamento delle prestazioni svolte.

Il giudice aveva quindi stabilito che l’infermiere non aveva diritto a nulla, poiché tali condizioni non erano state rispettate. L’infermiere aveva quindi fatto ricorso alla Cassazione.

Il giudice della Corte di Cassazione ha accolto tutte le richieste dell’infermiere, ritenendo che la notifica del ricorso fosse stata correttamente inviata alla PEC dell’avvocato dell’azienda e quindi regolare. Inoltre, dopo aver verificato che l’infermiere aveva effettivamente svolto le prestazioni aggiuntive su incarico dell’azienda, ha confermato la violazione degli articoli 115 e 116 del Codice di Procedura Civile e di altre norme costituzionali, come sostenuto dall’infermiere nel suo ricorso.

Infine, la Corte ha riconosciuto che, oltre alle prestazioni aggiuntive, anche le ore lavorative extra costituiscono lavoro straordinario e devono essere retribuite indipendentemente dalla regolarità delle autorizzazioni, qualora vi sia un implicito consenso del datore di lavoro.

Ufficio Stampa FSI-USAE

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